Il concordato fallimentare rappresenta uno strumento giuridico previsto dalla Legge fallimentare il cui obiettivo principale consiste nel soddisfare tutti i creditori della società.
Tra gli effetti della procedura di concordato troviamo quello di sospendere le azioni nei confronti del debitore (come lo spossessamento e le conseguenze penali del fallimento) che così è libero di sanare i propri debiti.
L’art. 124 del R.D del 16 marzo 1942 n. 267 regola la proposta di concordato che va presentata da uno o più creditori o da un terzo anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
La proposta non può essere presentata dal fallito, a meno che non sia decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento, e può essere presentata a patto che sia stata tenuta la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.
Il contenuto della proposta può prevedere:
Una volta che è stata formulata, la proposta, viene poi presentata al giudice delegato che chiede parere al curatore.
Sarà compito del giudice acquisire il parere favorevole del comitato dei creditori, valutare la proposta e ordinarne la comunicazione ai creditori insieme al parere del curatore e del comitato.
L’art. 128 prevede che il concordato sia approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Possono essere previste inoltre diverse classi di creditori e il concordato si può considerare approvato se la maggioranza è presente nel maggior numero di classi. Vale la regola del silenzio assenso: perciò i creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
Se la proposta è stata approvata, il giudice dispone che il curatore lo comunichi a mezzo posta elettronica certificata al proponente per la richiesta dell’omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore ai 15 giorni e non superiore ai 30 giorni per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito da parte del comitato di una relazione motivata. Se nel termine fissato non pervengono opposizioni il tribunale omologa il concordato.
L’art. 130 stabilisce che la proposta di concordato diventa efficace nel momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione. Quando il decreto di omologazione diviene definitivo il curatore deve rendere conto della gestione ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento secondo le modalità che sono state stabilite nel decreto di omologazione.
La risoluzione del concordato può essere richiesta da ogni creditore quando le garanzie promesse non vengono costituite o quando il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato.
La sentenza che dichiara la risoluzione del concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
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